SismaBonus

Detrazioni fiscali previste per l’adeguamento antisismico degli edifici.

Il decreto ministeriale 329/2020 contiene le modifiche al DM 58/2017 Linee guida per la classificazione del rischio sismico alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito nella Legge 77/2020). Allegati al Decreto i moduli che i tecnici (Progettista, DL, Collaudatore) devono redigere per consentire che tali interventi possano rientrare tra quelli detraibili al 110%.

In particolare all’Art. 2 il decreto specifica che per interventi di riduzione del rischio sismico ricadenti nell’agevolazione fiscale SuperBonus, occorre utilizzate l’ALLEGATO B del nuovo decreto, sostituendo quindi quello previsto nel DM 58/2017.

I nuovi moduli sono quattro, e riguardano:

  • l’Allegato B, che è il modulo con il quale il Progettista assevera gli interventi di riduzione del rischio. Vengono esplicitate le tre possibilità di intervento rispetto alla situazione ante operam, ossia una, due o nessuna classe di miglioramento sismico. Non vi è più alcun dubbio che ora anche interventi locali, che non producono alcun salto di classe sismica, consentono di fruire dell’agevolazione al 110%.
  • l’Allegato 1-SAL e l’Allegato B-1 sono i moduli con i quali il Direttore dei Lavori può asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto (ed a quello delle eventuali varianti), la congruità delle spese sostenute e con il quale poi emettere lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) o la chiusura delle somme dovute all’impresa. Il SAL, infatti, è necessario per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio.
  • l’ultimo allegato, il B-2 è invece di competenza del Collaudatore con il quale attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (ed a quello delle eventuali varianti) e che hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione con o senza passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam.


Come richiesto dall’articolo 119 comma 14 del Decreto Rilancio, in tutti i moduli si chiede al tecnico di essere in possesso della polizza assicurativa.

Alcune novità inerenti alle agevolazioni per gli interventi di miglioramento delle classi sismiche sono state introdotte dal MIT con la pubblicazione del decreto n. 24 del 9/1/2020. Questo Decreto modifica il decreto n. 58 del 28/2/2017 in seguito ad intervenute disposizioni regionali in materia edilizia e ad alcune disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili. La modifica riguarda le procedure per ottenere la detrazione fiscale, ed è stata disposta per evitare confusione sugli interventi ammessi alla detrazione e sulle tempistiche per la consegna dei documenti.

Nel dettaglio una delle modifiche più importanti riguarda i titoli abilitativi cui allegare la documentazione per ottenere il Sismabonus. Infatti, mentre nel decreto del 2017 era citata solo la Scia, il nuovo testo spiega che le asseverazioni devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire. Questo riporta alla risoluzione 34/E/2018 delle Entrate e ad un succesivo interpello, con il quale era stato chiarito che il Sismabonus è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, purchè questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Per non dare spazio ad ulteriori dubbi, il Mit ha aggiornato la norma del 2017 indicando espressamente il permesso di costruire tra i titoli abilitativi cui allegare le asseverazioni utili ad ottenere l’agevolazione. Senza questa integrazione, nonostante i chiarimenti del Fisco, si sarebbe potuto ancora dubitare che i lavori di demolizione e ricostruzione non dessero diritto al sismabonus. Viene inoltre sottolineata la necessità di presentare la documentazione relativa al Sismabonus contestualmente alla presentazione della pratica edilizia allo Sportello Unico: “Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del Rischio Sismico e l’asseverazione di cui al comma , devono essere allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o alla richiesta di Permesso di Costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’art. 5 del citato DPR n° 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Le Linee Guida nascono da una forte spinta di ISI (Ingegneria Sismica Italiana, associazione che rappresenta progettisti e aziende che operano nel settore dell’Ingegneria Sismica) che pubblicò nel Maggio 2013 il manifesto “Classificare la vulnerabilità sismica dei fabbricati – Come certificare la sicurezza e la sostenibilità del patrimonio immobiliare favorendo lo sviluppo economico”. Nell’autunno dello stesso anno veniva istituito un Gruppo di Studio, coordinato dall’Ing. Pietro Baratono, per la proposizione di uno o più documenti normativi per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, finalizzata all’incentivazione fiscale di interventi per la riduzione dello stesso rischio per il quale venne assegnata ad ISI la funzione di Segreteria Tecnica. Tale Gruppo concluse il proprio lavoro nell’Aprile 2015 presentando le Linee Guida sulla Classificazione Sismica al Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Successivamente, il 20 febbraio 2017, l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso all’unanimità parere favorevole al testo delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”.

Le Linee Guida forniscono lo strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, legati alla misura del cosiddetto Sismabonus, con uno specifico riferimento all’edilizia privata e produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di Prevenzione Sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo del Paese. Il sistema di incentivazione Sismabonus prevede che le spese sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di messa in sicurezza relativi al rischio sismico di una costruzione siano detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES). La quota totale detraibile è ripartita in cinque quote annuali ed è calcolata in funzione della Classe di Rischio dell’edificio su un tetto massimo di spesa di 96mila euro annuo per unità immobiliare.

Le spese sulle quali è calcolata la detrazione comprendono sia le spese di realizzazione dell’intervento che le spese di classificazione e progettazione degli interventi che le spese legate alle prestazioni professionali per la realizzazione dei lavori.

I soggetti che godono delle detrazioni non sono solo i proprietari degli immobili ma anche coloro che posseggono un titolo di diritto reale sull’immobile. Fra questi quindi coloro che sono in possesso di un contratto di affitto o di comodato, che sono nudi proprietari o che hanno un diritto di usufrutto, purché i bonifici siano intestati a quei soggetti che posseggono un titolo sull’immobile. Il diritto di credito così acquisito può essere inoltre ceduto o ereditato.

Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale:

  • Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
  • Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima deel’intervento;
  • Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
  • Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
  • il proprietario può accedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
  • per la cessione del credito seguirà provvedimento Agenzia delle Entrate;
  • Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto

La Legge di Bilancio 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha voluto fare del Sismabonus lo strumento per un piano volontario, con forti incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici. Lo strumento attuativo è il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui sono stabilite le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Il decreto, con le Linee Guida allegate, firmato il 28 febbraio dal Ministro e pubblicato sul sito del Mit, ha efficacia dal 1° marzo 2017.

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